Legge di riforma dell’assistenza psichiatrica

Un dibattito pubblico senza diretti interessati

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  1. eulalia1967
     
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    http://agenda.pdl.it/public/PDL_20120622124029.pdf

    ROMA
    MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 2012 - ORE 17
    CAMERA DEI DEPUTATI
    Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari
    Via Campo Marzio, 78

    Forum sulla Legge di riforma dell’assistenza psichiatrica
    NO alla riapertura dei manicomi
    NO all’abbandono dei pazienti in famiglia e nelle strade
    SI’ a misure concrete di assistenza

    Introdurrà:
    On. Carlo CICCIOLI
    Vice Presidente Commissione Affari Sociali
    Relatore della legge di riforma dell’assistenza psichiatrica
    Messaggio del Sottosegretario alla Salute Prof. Adelfio Elio Cardinale

    Interventi programmati (5 minuti) : diranno la loro
    Dott. Cosimo LO PRESTI Presidente Fisam (Unione Ass. Italiane per la Salute Mentale)
    Ing. Lucio DAL BUONO Presidente Associazione “Vittime della 180”
    Dott. Marcello VENEZIANI – giornalista scrittore
    Dott.ssa Maria Luisa ZARDINI Presidente ARAP (Ass. Riforma Assistenza Psichiatrica)
    Prof. Eugenio AGUGLIA Pres. Società Italiana Psichiatria – Doc. Univ. Catania
    Prof. Alberto SIRACUSANO Pres. naz. collegio docenti Univ. Psichiatria - Univ. Tor Vergata
    Dott. Giuseppe NICOLO’ Primario Psichiatra ASL ROMA G
    On. Prof. Alessandro MELUZZI Psichiatra portavoce della Comunità “Incontro”
    On. Carmelo PORCU Esponente nazionale A.N.M. Invalidi Civili
    Dott. Ignazio EPIFANI Psichiatra Resp. DH Psichiatria Ospedale “Forlanini” di Roma
    Dott. Mario DI FIORINO Primario Psichiatra DSM Viareggio (LU)
    Prof. Tonino CANTELMI Primario Psichiatra Ist. R. Elena - Pres. Ass. Psicologi e Psichiatri Cattolici
    Prof. Francesco BRUNO Docente di Pedagogia Sociale e Criminologia Clinica
    Dott. Enzo SPATUZZI – Psichiatra ASL Napoli 1 centro
    Dott.ssa Graziella GOZZELLINO – Pres. DIAPSI (difesa malati psichiatrici) Piemonte

    Possono intervenire docenti universitari e medici specialisti, associazioni famiglie dei malati mentali, operatori del settore e del volontariato.


    E’ prevista la presenza, salvo votazioni in aula, di:
    On. Lucio BARANI – Capogruppo PDL Commissione Affari Sociali
    On. Massimo POLLEDRI – Neuropsichiatra – Lega Nord
    On. Paola BINETTI – Neuropsichiatra – UDC
    On. Carmine PATARINO – Capogruppo FLI Commissione Affari Sociali
    On. Prof. Domenico DI VIRGILIO - Responsabile nazionale Sanità PDL
    Sen. Domenico GRAMAZIO – Vice Presidente Comm.Igiene e Sanità del Senato

    http://agenda.pdl.it/public/PDL_20120622124029.pdf
     
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  2. elisabet
     
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    Vi invito invece a firmare questa petizione, la trovate facilmente in internet

    Petizione contro la Proposta di Legge
    Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri. TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE Testo integrale del Disegno di Legge
     
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  3. houccisoilariadusieleièrisorta
     
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    http://manicomionograzie.it/ :)
     
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  4. elisabet
     
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    grazie Ilaria!!!!!!!!!
     
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  5. elisabet
     
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    Quattro critiche alla petizione
    di Federico Zanon

    Sono passati alcuni giorni dall’inizio della petizione contro la riapertura dei manicomi (http://manicomionograzie.it/ ) ed è arrivato il momento di approfondirne meglio la portata e i contenuti. Le oltre 5300 (29/06/2012, ndr) firme di cittadini e professionisti testimoniano sensibilità al tema, ma le voci critiche che sempre accompagnano queste iniziative sono lo spunto per dire qualcosa in più.
    Quando ho esteso la prima bozza della petizione, ho inteso offrire un commento specifico ai singoli articoli. Credo però di aver trascurato un commento sulla visione implicita che soggiace all’intero progetto.
    Credo anche di non aver dato peso sufficiente all’alternativa che noi, come promotori della petizione, riteniamo di offrire rispetto al progetto di legge. I lettori più critici non hanno mancato di far notare l’assenza di una parte propositiva nella nostra iniziativa.
    In questo progetto di legge c’è ben più del prolungamento fino ad un anno del trattamento senza consenso. C’è una netta posizione in materia di poteri di limitazione della libertà personale dei cittadini, legittimata da una visione particolare della malattia mentale. Perché la nostra posizione contraria possa affermarsi, è necessario approfondire ancora i ragionamenti che sono stati alla base dell’iniziativa.

    QUELLO CHE LA PROPOSTA DI LEGGE NON DICE, MA SUGGERISCE.

    Questo disegno di legge si basa su alcuni presupposti impliciti, che vorrei provare ad esplicitare:

    1) il paziente psichiatrico sembra una figura incapace di assolvere agli atti della propria vita e di decidere per il proprio bene, immediatamente identificabile da tutti.

    Non spiegherei altrimenti gli articoli che impongono azioni in aperta violazione del diritto di decidere per se stessi e per le proprie cure.
    La condizione perché tale diritto venga meno è l’urgenza: se sono in grave pericolo o metto altri in grave pericolo, e la mia capacità di agire è evidentemente limitata, altri possono sostituirsi a me.
    Ove non vi sia urgenza, e in questa proposta di legge non si parla di urgenza ma anche di emergenza, l’unico modo per limitare il mio diritto a decidere è l’interdizione. L’interdizione è un atto giuridico, esplicito e deciso da un giudice. Non ricorre in nessuna parte del progetto di legge un riferimento allo status giuridico della persona con patologia mentale; come se ella fosse interdetta per naturale evidenza di incapacità, senza bisogno di ricorrere al giudice.

    2) il paziente sembra anche una persona inevitabilmente difficile da gestire all’interno del proprio ambiente sociale e familiare, e causa unica di conflitto.

    Una famiglia in conflitto permanente: è questa la rappresentazione che emerge dalla proposta di legge. Quasi che ogni disturbo psichico esiti certamente in un problema di conflitto familiare, di tale portata generale da richiedere l’intervento del legislatore.
    Noi sappiamo che l’impatto di forme di patologia psichica sulle famiglie è spesso devastante, e sappiamo anche che ogni famiglia si organizza in modo particolare per affrontare la situazione. Ma sappiamo anche che i familiari non sono dei neutrali portatori di interesse, parti deboli che lo stato deve difendere.
    E sappiamo che una persona con patologia psichiatrica non è meno cittadino dei suoi familiari o del resto della popolazione.

    3) L’intervento sanitario pare investito di poteri che sono normalmente prerogativa degli organi della magistratura e di polizia.

    Il progetto di legge attribuisce al medico, oppure alle unità sanitarie, poteri discrezionali e obblighi di cui dispone solitamente la polizia o il giudice: il potere di recarsi al domicilio del paziente senza consenso, ad esempio. E qui mi chiedo se si preveda che il medico debba entrare, oppure consideri assolto il proprio obbligo suonando il campanello; non è sarcasmo: è la differenza che passa fra un comportamento lecito e un reato ( violazione del domicilio, art. 614 CP).

    Mi chiedo anche quale norma prevalga fra quella prevista dall’articolo 8 di questo Disegno di Legge, che impone al medico di informare i familiari sullo stato di salute, e la messe di norme costituzionali, civili, penali e deontologiche in materia di dati sensibili. Anche qui non si parla dell’aspetto, cardinale a livello giuridico, del consenso del paziente.

    Ecco, mi pare che uno dei problemi più rilevanti di questo disegno di legge sia la sua debolezza tecnica: non sono un giurista, ma anche al mio occhio inesperto i 12 articoli scontano una fragilità di costruzione che non deve passare inosservata.


    CHI E’ IL MALATO PSICHIATRICO?

    Su questo il progetto di Legge non si pronuncia. E non è carenza da poco, dato che ogni legge dovrebbe contenere con chiarezza almeno l’universo dei soggetti interessati. Nel nostro caso, è difficile comprendere a chi si riferiscano questi 12 articoli.

    Il malato psichiatrico è la persona a cui è stata diagnosticata una qualsiasi patologia psichiatrica da qualunque medico? Questo sembra suggerire il testo. Ma di quale patologia psichiatrica si parla? Di tutte? Quindi anche del gioco d’azzardo patologico o della fobia sociale? Oppure sono necessari i disturbi formali del pensiero? è necessario che vi sia pericolosità oppure è un criterio superfluo? E questa pericolosità va intesa come semplice possibilità oppure deve essersi paventata in comportamenti? Queste e molte altre domande restano irrisolte, e non ci aiutano di certo a districare la matassa: non sappiamo di chi si parla nella legge.

    Con un po’ di fantasia, potremmo ritenere che la legge intenda tutelare soltanto una categoria ristretta di persone e di familiari: quella in cui la patologia psichiatrica ha generato o può generare danni rilevanti a persone o cose.

    Ma se così fosse, dovremmo ricomprendere anche i malati di gioco, che prima ho citato: instancabili dilapidatori di patrimoni, aggrediscono quello altrui dopo aver terminato il proprio, e non smettono di giocare finché gli restano due spiccioli in tasca. Cascasse il mondo. Su di loro, lo Stato italiano stende la propria mano benevola, che porge l’ennesimo Gratta&Vinci, l’ennesima schedina del Superenalotto; potranno essere ricoverati su segnalazione dei familiari?


    IL PROBLEMA DEL MALATO AUTORE DI REATO, O DI COMPORTAMENTI PERICOLOSI

    Fra le diverse obiezioni alla nostra petizione, una è particolarmente frequente: che i pazienti psichiatrici (chi siano, resta ancora implicito) siano violenti e debbano essere fermati, nell’interesse delle famiglie e di loro stessi. L’obiezione collegata è che, se il malato non si vuol curare ma è pericoloso, egli dovrebbe essere fermato in modo forzato.

    Si tratta di obiezioni forti, che colpiscono.

    L’argomento che, nella maggior parte dei casi, il problema principale della patologia psichica non è soltanto la violenza è forse poco spettacolare, ma molto vero. Ed è pur vero che l’arrivo di provvedimenti punitivi o restrittivi della libertà in conseguenza di atti contrari alla legge, spesso produce l’avvio di un cambiamento positivo nelle persone con disturbi psichici.

    Ma ancora non risolviamo il problema che il progetto di legge produce: nei suoi 12 articoli, si teorizza un mondo in cui non è più il giudice, o l’agente di polizia, a far rispettare la legge quando un cittadino compie atti ad essa contrari, ma il medico. Questo avviene per il solo caso particolare in cui l’interessato sia un malato psichiatrico (chi sia, resta ancora implicito).

    Ora, come si colloca questa proposta di legge rispetto al principio generale per cui è il giudice a decidere in merito ai reati commessi dai cittadini?

    La mia esperienza quotidiana accanto ad una forma di patologia psichica molto particolare, che è la tossicodipendenza (con o senza un problema psichiatrico concomitante), mi lascia ritenere che l’incontro con la Legge sia spesso un momento evolutivo per il paziente. Per quanto malato, egli ha un riscontro forte e diretto di ciò che il suo gruppo sociale pensa di alcuni suoi comportamenti.
    Questo riscontro entra a far parte della terapia come un elemento importante, che il terapeuta recupera insieme al paziente nell’ottica di selezionare comportamenti diversi. Addirittura, l’uso terapeutico di farmaci può trovare motivazione nella necessità di limitare comportamenti che potrebbero avere risultanze spiacevoli.

    Tutto questo non sarebbe possibile se il medico o il terapeuta fossero gli agenti e i decisori della punizione. Un discorso sulla propria condotta criminale può avvenire soltanto se chi ha deciso di punirmi è terzo, impersonale e portatore di un interesse collettivo. Se chi ha deciso di rinchiudermi è anche il mio terapeuta, fra noi non cesserà di esserci un interesse diverso dalla mia terapia perché io cercherò prima di tutto la libertà.


    URGENZA, EMERGENZA E PSICHIATRIA

    Accanto al tema degli autori di reato, è necessario trattare il tema dei comportamento che non configurano reato, ma destano comunque allarme sociale. Fra essi, il tentativo di suicidio, le condotte gravemente autolesive, la trascuratezza personale, lo sperpero di patrimonio, l’aggressività, le forme di convivenza familiare difficile.

    Ad esse, oggi si pone rimedio con forme di assistenza prolungata, che si basano sulla costruzione di rapporti fiduciari. L’intervento coatto mediante TSO può avvenire soltanto nelle circostanze precisamente descritte dalla Legge.
    Devono ricorrere:

    1) una situazione di urgenza che richiede un intervento terapeutico non differibile

    2) la mancanza di consenso da parte del paziente

    3) l’impossibilità di erogare trattamenti in strutture extraospedaliere

    Con il disegno di legge in approvazione, l’urgenza non è necessaria: basta una lite in famiglia. La gamma delle situazioni in cui diventerà possibile agire senza il consenso dell’interessato diventa ampia e discrezionale. Il rapporto fiduciario e il consenso non saranno più la regola e il principio della cura, ma un orpello che non vale le due parole che servono per affermarlo.

    INFINE, LA PROPOSTA

    Ci è stato chiesto di essere propositivi. E lo saremo, usando le proposte di persone certamente più illustri di noi, che oggi ci sentiamo chiamati a riaffermare. L’eleganza tecnica e stilistica di questi primi articoli della Legge 180/78 sono l’espressione di un’eleganza di rapporti sociali che stiamo rischiando di perdere.

    Legge 13 maggio 1978, n. 180 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

    Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono [di norma] volontari.


    Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

    Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.



    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

    Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.

    Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.

    Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.

    Il provvedimento di cui all’articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 e dalla convalida di cui all’ultimo comma dell’articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

    Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

    Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all’articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

    Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

    Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.

    Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
     
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  6. davidedavidedavide.
     
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    dal sito manicomionograzie.it

    “L’obbligo di trattamento, finora riservato a situazioni eccezionali, urgenti e solo per alcuni giorni, oggi diventa applicabile anche alle situazioni ordinarie, di emergenza e fino a un anno di durata. Agire contro la volontà del paziente non sarà più un caso eccezionale, ma una regola.”

    Mio commento:

    Sono contrarissimo a questa riforma/reazione in corso, ma voi non avete specificato quanti siano questi pochi giorni del TSO attuale e sapete benissimo che non è affatto un’eccezione ma che il TSO o viene applicato (spessissimo) o i pazienti vengono ricattati “Se vuoi dimetterti chiamiamo la polizia e ti applichiamo il TSO” e che negli SPDC avvengono continuamente atti para-manicomiali stile botte, contenzioni fisiche (legati a letto) prolungate, offese, umiliazioni, ecc…. La riforma in atto è oscena ma la situazione psichiatrica è e rimane una mattanza umana finalizzata al profitto delle case farmaceutiche. Eppure basterebbe che gli operatori si chiedessero “Quale normalità?” per far crollare il castello. La sofferenza non è un disturbo. Giorni fa ho incontrato una paziente visibilmente agitata sotto la metro, sarebbe esplosa in una “crisi maniacale”, cercava solo solidarietà, le ho stretto la mano, le ho parlato e si è calmata, chiediamoci quale atto terapeutico sarebbe stato invece mandarle la polizia a casa costringerla a stare in TSO 2 settimane legata a letto e sedata come un cavallo… se questo è un uomo…
     
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  7. francescoburich
     
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    Le tue parole Davide sono cariche di umanità ed è verissimo quello che dici...talvolta basterebbe un po' di reale gentilezza e di sensibilità vera. Ma la psichiatria è un vortice senza via di uscita il più delle volte...Sai!!!! alcune volte penso che sè avessi incontrato uno dei tanti psichiatri, oggi sarei uno dei tanti che purtroppo li vengono aprendere con il pulmino la mattina...li portano ai centri diurni e gli fanno fare le collanine.....ed invece uno deve vivere con la speranza di conoscere uno psichiatra ke sia innanzi tutto UMANO!!! E qui ke mi girano le palle........perchè il SISTEMA dovrebbe prevedere la riabilitazione verso l'AUTONOMIA E LA LIBERTA' DI ESSERECI IN QUESTO MONDO a prescindere dallo psichiatra da cui vai!!!! E i pazienti dovrebbero ribbellarsi a tanto carognismo taciuto dalle istituzioni. Ma questo è il mondo di merda organizzato dagli esseri umani stessi...ed a quanto pare a pochi interessano questi problemi. Io lavoro come operatore con gli utenti psichiatrici ed ho preso "purtroppo" atto ke la cooperativa per cui lavoro e cosi tutte le altre...hanno un unico progetto in comune: aumentare il grado di disabilità per ogni utente. Oltretutto la cooperativa guadagna ad avere più disabili a disposizione...e più sono gravi...e più il comune e l'asl da le ore a disposizione.

    Per concludere.....ho sempre un grande sogno dentro di me: ke la LIDI costituisca un campo specifico per denunciare i supprusi e le diagnosi assolutamnente programmate che sono una condanna a morte per i bambini dai 10 anni in su.
     
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  8. Gia3
     
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    è facile parlare e filosofeggiare quando non si ha un malato psichiatrico in casa. uno psicotico non ha bisogno di strette di mano ma di cure. lo psicotico è una mina vagante e più tempo si rimane senza cure, più la malattia diventa cronica e nei casi peggiori il malato può arrivare a togliersi la vita, come purtroppo è successo al mio ex compagno. il dolore e la rabbia che provo non sono descrivibili a parole. la sua famiglia non è stata capace di fare nulla di concreto, per ignoranza in materia ma anche a causa delle istituzioni che non permettono di curare una persona contro la propria volontà. più di uno psichiatra aveva consigliato loro di dargli i farmaci di nascosto con tutti i rischi del caso. ecco cos'è la legge 180. sia i familiari che i curanti hanno le mani legate. per non parlare delle mancanze legislative riguardo le coppie di fatto. non essendo sua moglie io per lo stato non ero nessuno, quindi mi hanno chiuso tutti le porte in faccia. e non diciamo falsità, il TSO è un salva-vita, non una tortura medievale ma tale trattamento è concesso solo a chi mostra palesemente comportamenti lesivi. chi vive un delirio paranoide ''lucido'' e che non mostra segni di trascuratezza o violenza, viene lasciato a morire da solo.
     
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7 replies since 24/6/2012, 13:58   562 views
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